DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO
Il presente bando disciplina e dispone le modalità per l’ammissione a finanziamento, la gestione e la rendicontazione di interventi attuativi della Misura “Emergenza sanitaria COVID 19″.
I soggetti beneficiari degli interventi di cui al seguente disciplinare sono:
– Regione Piemonte;
– Amministrazioni pubbliche, anche con funzioni di coordinamento (ad esempio Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19);
– strutture sanitarie pubbliche e altre strutture pubbliche coinvolte nella gestione della crisi.
Gli interventi sono ammissibili se riconducibili ad aspetti emergenziali della gestione sanitaria della pandemia COVID 19.
Linea A – Acquisizione di servizi e di forniture
Sono ammissibili costi inerenti all’acquisizione di servizi e di forniture in ambito sanitario in risposta all’emergenza COVID con l’obiettivo di sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica mediante il potenziamento di infrastrutture immateriali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione (quali maschere respiratorie, guanti, occhiali etc.), anche per incrementare l’offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia e di sistemi per testare la positività al virus.
A titolo esemplificativo e non esaustivo risultano ammissibili:
– acquisizione apparecchiature, materiali e allestimenti per pre-triage, percorsi COVID e reparti dedicati;
– acquisizione di servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo, mediante l’attivazione procedure finalizzate all’individuazione di una o più agenzia per il lavoro autorizzate per le attività di somministrazione di manodopera, nel rispetto della normativa applicabile in tema di contratti pubblici e dai CCNL di settore vigenti;
– servizi di pulizia e sanificazione;
– acquisizione di dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, medicinali e tutta quanto necessario per la gestione dell’emergenza COVID; – acquisizione / sanificazione / allestimento mezzi di trasporto (ambulanze);
– noleggio attrezzature e mezzi;
– servizi per la realizzazione o il potenziamento di sistemi/procedure/piattaforme informatiche utilizzati per la gestione dell’emergenza.
Linea B – Acquisizione di lavori funzionali al rafforzamento di infrastrutture materiali
Sono ammissibili costi inerenti alla realizzazione di lavori funzionali al rafforzamento di infrastrutture materiali in ambito sanitario in risposta all’emergenza COVID.
A titolo esemplificativo e non esaustivo risultano ammissibili:
– interventi per adeguamento spazi;
– interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento edilizio e impiantistico;
– interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento di strutture.
Linea C – Rafforzamento personale sanitario dipendente
Sono ammissibili i costi per l’assunzione di personale dipendente (tempo determinato o indeterminato) in ambito sanitario, direttamente coinvolto nella gestione della crisi a far data dal 1° febbraio 2020. Le figure professionali dovranno essere riconducibili a profili pertinenti rispetto alla gestione delle crisi epidemiologica in ambito sanitario ricomprese nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità relativo al triennio 2016-2018. Al fine dell’ammissibilità degli interventi:
– il personale deve essere contrattualizzato dal beneficiario, in applicazione del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità relativo al triennio 2016-2018, per operare in una o più strutture dislocate sul territorio piemontese;
– le assunzioni devono essere avvenute in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Linea D – Prestazioni libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa da parte di personale medico e sanitario, anche in quiescenza
Sono ammissibili i costi relativi a prestazioni libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa da parte di personale medico e sanitario, anche in quiescenza, direttamente coinvolto nella gestione della crisi a far data dal 1° febbraio 2020.
La dotazione finanziaria ammonta a 40.000.000 euro.
L’agevolazione a valere sul POR FESR 2014 2020 viene concessa quale contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili.
Fino ad esaurimento delle risorse.